Il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 16 Settembre, ha approvato il decreto legge che estende l’obbligo del Green Pass ai lavoratori del settore privato, che non erano ancora stati inclusi, per cui anche all’Autotrasporto e Logistica.
L’obbligo scatterà dal prossimo 15 Ottobre (con durata fino al 31 Dicembre p.v – termine previsto per la cessazione dello stato di emergenza).
I lavoratori avranno quindi tempo fino a quella data per adeguarsi alle nuove regole entrando in possesso del Green Pass tramite vaccinazione anti Covid o tampone (antigenico o molecolare) negativo.
Di seguito riportiamo gli elementi principali della novità governativa che sono stati diffusi con un comunicato stampa (clicca qui per accedere al testo completo).
Siamo in attesa delle Linee Guida che Il Governo ha promesso di emettere a breve e che dovrebbero dettagliare le regole applicative in modo più pratico e differenziato per categoria di impresa (in particolare la gestione delle verifiche presso stabilimenti, terminal ecc..)
Molte Imprese ci stanno informando del fatto che una significativa percentuale di Autisti NON si sono vaccinati e non intendono procedere e che molti hanno difficoltà a sostenere la spesa per i temponi.
È chiaro che con la cronica assenza di Autisti, questo scelta governativa (purtroppo condivisa dalle maggiori Confederazioni di rappresentanza delle Imprese e dai Sindacati dei Lavoratori), rischia di essere un problema molto serio per le nostre aziende, per la Logistica e per l’Industria!

Riportiamo di seguito lo schema delle regole introdotte (in attesa delle linee guida):

A chi si applica

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.

Dove si applica

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

I controlli e chi li effettua

Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni.
Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche.
I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.