Sul sito web dell’Agenzia delle Dogane sono state evidenziate le modalità di presentazione della Domanda relativa ai rimborsi delle ACCISE sui consumi di gasolio effettuati dagli autotrasportatori nel 3° trimestre del 2021.

Potete scaricare QUI software, ai modelli di dichiarazione e alla nota esplicativa.

Presentazione delle dichiarazioni

Le dichiarazioni vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI da parte dei soggetti abilitati; in alternativa è possibile presentare la dichiarazione cartacea unitamente alla sua riproduzione su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) presso l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda. I termini per richiedere l’agevolazione restano aperti dall’ 1 Ottobre al 2 Novembre 2021.

Consumi dichiarabili

Sono ammessi al rimborso esclusivamente i consumi relativi ai veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate e di classe ecologica Euro 5 e superiori; si richiama l’attenzione sull’esclusione dell’agevolazione dall’1 gennaio 2021 per i veicoli Euro 4 mentre gli Euro 3 erano stati già esclusi a decorrere dall’ultimo trimestre 2020 (art.1 c.630 L.n.160/2019).

Misura del rimborso

La misura del rimborso per il secondo trimestre 2020 è pari, analogamente ai trimestri precedenti, a 214,18 euro per ogni mille litri di gasolio (come è noto la misura è stata fissata dall’art. 4 ter del DL n. 193/2016 che ha introdotto l’accisa per il gasolio professionale).

Limite di consumo

Il limite quantitativo di consumo massimo di gasolio è pari a 1 litro per ogni chilometro percorso (art.8 DL n.124/2019). Non saranno pertanto accettate dichiarazioni con litri di consumo maggiori dei chilometri percorsi. A tal fine l’Agenzia sottolinea la rilevanza del dato “KM PERCORSI” sottolineando che le dichiarazioni hanno rilevanza penale.

Fruibilità del beneficio

Il rimborso può essere usufruito in compensazione tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ufficio doganale abbia sollevato eccezioni (istituto del silenzio-assenso); il relativo codice tributo è 6740. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro.
Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di importo nel corso dell’anno e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.

DOMANDA DI RIMBORSO: SERVIZIO TU SERVICE

Trasportounito Service assiste le Imprese nella redazione e presentazione della domanda per ottenere il Rimborso.
Le imprese interessate ad avere informazioni ed un preventivo di spesa possono rivolgersi a:

Trasportounito Service: – Referente Marta Carratino – tel. 010 6399947 – cell. 366 5611550