In sede di conversione del decreto Sostegni bis (DL n. 73/2021) sono state, da una parte, confermate le principali disposizioni in materia di lavoro già previste (tra cui blocco dei licenziamenti, contratto di espansione, reddito di emergenza, NASPI e contratto di rioccupazione) e, dall’altra parte, sono state introdotte alcune novità concernenti in particolare gli ammortizzatori sociali e i contratti a termine.

Ammortizzatori sociali (art. 40 bis) – È stato introdotto un ulteriore periodo di 13 settimane di cassa integrazione in deroga, richiedibili fino al 31 dicembre 2021, dalle imprese di qualsiasi dimensione inquadrate previdenzialmente nell’industria che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza sanitaria da Covid-19 (D.L. n. 41/2021) e che, per superamento dei limiti ordinari di durata, non possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni ordinaria/CIGO o straordinaria/CIGS. In questi casi la disciplina del blocco dei licenziamenti continuerà automaticamente a rimanere in vigore per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale. Per tutte le altre imprese (ovvero nel caso di assegno ordinario/FIS le imprese con oltre 5 dipendenti inquadrate previdenzialmente nel terziario nonché le imprese di logistica tra 6 e 50 dipendenti e, nel caso di CIGD, le imprese fino a 5 dipendenti inquadrate previdenzialmente nel terziario nonché le imprese più grandi che hanno solo la cassa straordinaria tra cui le aziende di logistica con oltre 50 dipendenti) restano ferme le 28 settimane di ammortizzatori sociali richiedibili fino al 31 dicembre 2021 in base a quanto già stabilito dal decreto Sostegni (DL n. 41/2021); si rammenta che per queste imprese la disciplina del blocco dei licenziamenti rimarrà in vigore fino al 31 ottobre 2021.

Contratti a termine (art. 41 bis) – È stata modificata la disciplina sui contratti a termine prevista dal decreto Dignità (DL n. 87/2018) relativamente all’applicazione delle “causali contrattuali” alle proroghe e ai rinnovi nonché alla durata iniziale del contratto. In particolare, la prima modifica consiste nella possibilità per la contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o aziendale) di individuare ulteriori causali, rispetto a quelle già note previste dalla legge, per rinnovare o prorogare contratti a termine che, come è noto, per legge non possono avere una durata iniziale superiore a 12 mesi fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi. La stessa possibilità di ricorrere a specifiche causali individuate dalla contrattazione collettiva è stata prevista, solo fino al 30 settembre 2022, anche per la stipula di un contratto a termine di durata iniziale superiore a 12 mesi; ovviamente anche in questo caso la durata finale del contratto attraverso proroghe o rinnovi non potrà eccedere i 24 mesi.

Si rammenta che per quanto riguarda in particolare il CCNL logistica, trasporto e spedizioni detto contratto ha mantenuto specifiche causali per i contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi a fronte di un più alto livello di utilizzo degli stessi contratti nelle singole aziende (fino ad un massimo del 35% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato contro il tetto legale del 20%). Alla luce di tale nuova disposizione, in attesa di auspicabili chiarimenti ministeriali, sembra pertanto plausibile che le imprese destinatarie del CCNL in questione possano fare riferimento alle causali previste dallo stesso contratto per le casistiche di cui sopra.