Il 1 luglio è arrivato ed è tempo di comprendere meglio cosa succede quando il consumatore o il titolare di partita Iva compra del gasolio e della benzina per motori di autotrazione dal gestore del distributore stradale di carburante.

1) In primo luogo le regole che vedremo sono solo, appunto, riferite al gasolio e benzina da autotrazione , non riguardano altri tipi di carburanti (GPL) ovvero altri utilizzi (nautica ovvero motori fissi, gruppi elettrogeni e apparecchiature varie).

2) Bisogna distinguere l’acquisto fatto dal privato rispetto a quello fatto dalla partita Iva che acquista il carburante per dedurlo, ai fini delle imposte dirette, e per detrarlo ai fini Iva. Attenzione che in questo ultimo caso bisogna comprendere anche l’acquisto fatto dal dipendente in trasferta.

3) Per il consumatore finale che va a fare benzina la cosa è piuttosto facile perché non cambia nulla rispetto al passato.

4) Per le partite Iva invece il discorso è diverso: vediamo le 4 casistiche principali.

Caso 1 – il professionista e l’impresa si presentano alla pompa di benzina in orario di apertura con la presenza del gestore e chiedono al gestore l’erogazione della benzina con lo scopo di ottenere i relativi benefici fiscali. La norma allo stato attuale non gli consente di chiedere la fattura (anche se sul punto si ritiene che la disposizione è stata superata dal nuovo assetto globale, sul punto però si attende un chiarimento dell’Agenzia). Pertanto, allo stato attuale per ottenere la deduzione, ai fini delle imposte dirette o ai fini Iva, si ritiene che il contribuente bbiaa due soluzioni: la prima si presenta con la carta carburante e fa apporre la firma e il timbro dal gestore, ma non basta: è costretto a pagare con un mezzo tracciabile suo (carta di credito, di debito o pagamento da smartphone ecc.) oppure intestato all’impresa o al professionista ovvero anche intestato al soggetto che fa il rifornimento ma che deve avere con l’impresa o il professionista un rapporto di lavoro in essere (in questo ultimo caso il rimborso va fatto con mezzo tracciabile);

Caso 2 – il professionista e l’impresa si presentano alla pompa di benzina in un orario in cui funziona solo il self service con lo scopo di ottenere i relativi benefici fiscali. La norma allo stato attuale gli consente di chiedere la fattura differita portando al gestore lo scontrino che gli rilascia il distributore automatico ovvero, se il self service è predisposto può attraverso un lettore ottico del distributore automatico fornire i suoi dati fiscali (utilizzando anche il QRcode rilasciato dall’Agenzia delle Entrate). Comunque, per ottenere tutti i benefici fiscali è costretto a pagare con un mezzo tracciabile (carta di credito, di debito o pagamento da smartphone ecc.), intestato alla impresa o al professionista ovvero anche intestato al soggetto che fa il rifornimento ma che deve avere con l’impresa o il professionista un rapporto di lavoro in essere (in questo ultimo caso il rimborso al dipendente va fatto con mezzo tracciabile);

Caso 3 – il professionista o l’impresa hanno stipulato un contratto di netting con la compagnia petrolifera ovvero un contratto di servizi con un provider. In questo caso qualunque sia l’orario in cui viene fatto il rifornimento (in presenza o meno del gestore) dovrà utilizzare la carta che gli è stata rilasciata dalla compagnia petrolifera ovvero dal provider. A seconda delle carte gli richiederà di inserire il numero dei chilometri. Il contribuente riceverà a fine mese una fattura (con ogni probabilità elettronica) con tutti i dettagli dei rifornimenti direttamente dal fornitore del servizio e non dal gestore e provvederà a regolarla, ovviamente con un mezzo di pagamento tracciabile).

Caso 4 – il dipendente del professionista o dell’impresa, non in possesso di un contratto di netting, fa il rifornimento durante una trasferta . In questo caso seguendo una delle ipotesi precedenti (caso 1 o 2), il dipendente deve pagare con un mezzo di pagamento tracciabile e il rimborso da parte del datore di lavoro dovrà avvenire sempre in modo tracciabile.

Per approfondire Le soluzioni prospettate: si rinvia alla L 205/2018; al Dl 79/2018, al DPR 444/97, al DPR 696/1996, alla circolare 42/E/2012 e alla circolare 8/E/2018.