Con circolare del 1 marzo 2021 (qui il testo della CIRCOLARE MIT) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha illustrato il nuovo quadro delle proroghe relative alle attestazioni e alle documentazioni necessarie alla guida.

Patenti e CQC rilasciate in Italia

Per la circolazione in territorio nazionale le patenti di guida e le CQC con data di scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 settembre 2020 restano valide fino al 29 luglio 2021, mentre quelle con data di scadenza tra il 30 settembre 2020 e il 30 giugno 2021 restano valide per 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria.
Per la circolazione in territorio comunitario le patenti di guida e le CQC con scadenza tra l’1 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 restano valide fino a 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria, quelle in scadenza tra l’1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020 restano valide fino all’1 luglio 2021 mentre quelle in scadenza tra l’1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021 restano valide fino a 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria.

Certificati ADR

È confermato che i certificati di formazione professionale ADR e gli attestati di formazione dei consulenti trasporto di merci pericolose in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 sono prorogati fino al 29 luglio 2021 per la circolazione in territorio nazionale; al momento non è prevista invece alcuna ulteriore proroga dei suddetti certificati per la circolazione in Paesi diversi dall’Italia (cioè le parti contraenti dell’ultimo Accordo Multilaterale M330) poiché per quelli scaduti tra l’1 marzo 2020 e l’1 febbraio 2021 era stata prevista validità fino al 28 febbraio 2021.