Il personale viaggiante che abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in uno dei Paesi presenti negli elenchi B, C, D, ed E dell’Allegato 20 del DPCM 2.3.2021 (riportato in allegato) l’ingresso in Italia è consentito previa:

  • autodichiarazione comprovante le esigenze lavorative,
  • comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di entrata.


Il Ministero ha inoltre stabilito che, ferma restando la suddetta compilazione dell’autodichiarazione comprovante le esigenze lavorative, per il personale viaggiante che abbia soggiornato o transitato nel Regno Unito nei 14 giorni precedenti l’entrata in Italia non sarà più obbligatorio effettuare il tampone antigenico o molecolare all’ingresso o nelle successive 48 ore.

Anche il personale viaggiante proveniente dall’Austria non dovrà più possedere la certificazione che attesti di essersi sottoposto nei 7 giorni precedenti a tampone molecolare o antigenico con esito negativo.

Per quanto riguarda l’autodichiarazione, il Ministero ha previsto che il modulo cartaceo attualmente in uso sia sostituito da un modulo di localizzazione in formato digitale; le modalità di compilazione saranno disposte dal Dipartimento Generale della prevenzione sanitaria non appena il nuovo modulo sarà disponibile.