La legge di bilancio ha previsto che, dal prossimo luglio, per la deducibilità dell’IVA è necessario che le fatture per il rifornimento di carburanti e lubrificanti presso gli impianti stradali devono essere elettroniche e i pagamenti tracciati. E quindi, con quali mezzi bisognerà pagare? E le tessere magnetiche con cui si paga in modo differito sono un pagamento tracciato?

Problema: la legge di bilancio 2018 ha previsto che, dal 1° luglio prossimo, le fatture per il rifornimento di carburanti e lubrificanti presso gli impianti stradali da parte di soggetti Iva dovranno essere elettroniche e i pagamenti andranno tracciati, se si vuole beneficiare della detrazione dell’IVA. Ma quali sono i mezzi di pagamento che consentono di beneficiare di questa detrazione? Per esempio, può essere considerato idoneo in tal senso il pagamento dei rifornimenti da parte del trasportatore effettuato con tessere magnetiche rilasciate dalla società petrolifera? E infine, rispetto invece alla deducibilità dalle imposte sui redditi valgono le stesse regole? A tutti questi interrogativi ha risposto, seppure ancora in maniera incompleta, l’Agenzia delle Entrate con un provvedimento n. 73203 del 4 aprile

2018 in cui si dice esplicitamente che saranno ritenuti validi ai fini della detrazione Iva tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante. E quindi in particolare:

  • gli assegni bancari e postali (circolari e non), i vaglia cambiari e postali;
  • i mezzi di pagamento elettronici quali l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale;
  • le carte di credito e di debito e le carte prepagate emesse da operatori finanziari che poi trasmettono all’Anagrafe tributaria la comunicazione delle operazioni.

Ma soprattutto l’Agenzia sottolinea che il requisito della tracciabilità dei pagamenti non viene vanificato se il pagamento avviene in un momento diverso rispetto alla consegna del carburante. E qui il riferimento

  • proprio ai contratti (chiamati di netting) conclusi tra gestori degli impianti di distribuzioni e società petrolifera fornitrice, dove appunto il pagamento del rifornimento non è contestuale, ma effettuato tramite tessere magnetiche con addebito differito.

Infine, dal testo del provvedimento, bisognerebbe concludere che l’obbligo di pagamento con strumenti elettronici, necessario ai fini della detrazione Iva, non lo è invece ai fini della deducibilità del costo dalle imposte sui redditi, in quanto la norma che l’ha recepita, vale a dire l’art.

164 del DPR 917/1986 e successive modifiche, cita tipologie di veicoli diverse dagli autocarri (autovetture, autocaravan, veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, ciclomotori e motocicli). Ma quest’ultima interpretazione, vista la delicatezza della materia, andrebbe avallata anche dalla stessa Agenzia.