Regolamento
- Articolo 1 (Soci Lavoratori di Cooperativa)
- Articolo 6 (Regolamento Interno)
- Articolo 4 (Scopo Mutualistico)
- Regolamento interno della società
- Prestazioni rese ai soci
di cui all’articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n.142 pubblicata sulla G.U. 23.4.2001 n.94
Approvato dall’assemblea ordinaria dei soci in data 30 Aprile 2010
PREMESSO
I
Che la Legge 3 Aprile 2001 n. 142 pubblicata sulla G.U. n. 94 del 23.4.2001, dispone testualmente
ARTICOLO 1 – (Soci lavoratori di cooperativa)
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l’organizzazione del lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alle gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.
ARTICOLO 6 – (Regolamento interno)
1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all’art. 1 definiscono un regolamento, approvato dall’assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si mintendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall’approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
d) l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell’articolo 3; il divieto, per l’intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare , nell’ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d, forme di apporto anche economico da parte dei soci lavoratori,
alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibiltà e capacità finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l’assemblea della cooperativa di deliberare un piano d’avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
2. Salvo quanto previsto alle lettere d),e), ed f) del comma 1, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all’articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.
II
Che la cooperativa ha il seguente scopo sociale in forza dell’art.4 del vigente statuto di cui all’allegato “A” all’atto repertorio n.84532 e numero raccolta 22974 notaio Paolo Lizza in Genova, Via Roma 5.
ARTICOLO 4 - SCOPO MUTUALISTICO
OGGETTO
La società è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza finalità speculative e si propone lo scopo di favorire i soci procurando loro occasioni di lavoro e fornendo loro beni e servizi alle migliori condizioni qualitative e a prezzi inferiori a quelli di mercato, al fine di permetterne la migliore gestione e competitività.
La cooperativa ha il seguente oggetto:
- esercitare l’attività di autotrasporto merci per conto di terzi;
- stipulare contratti con le società concessionarie di autostrade, di trafori e di valichi, per l’istituzione di conti correnti intestati alla Cooperativa od a gruppi di soci assumendosi da parte della Cooperativa l’onere del pagamento totale di tutti i pedaggi a carico dei soci nei confronti dei quali la Cooperativa emetterà fattura per la parte relativa a ciascuno;
- curare l’acquisto collettivo e l’approvvigionamento per conto dei soci di quanto necessario all’attività di autotrasporto ed in particolare di autoveicoli e mezzi di trasporto, speciali, carburanti, lubrificanti, pneumatici, attrezzatura varia, pezzi di ricambio;
- provvedere per conto dei soci alla stipulazione di particolari convenzioni con le ditte produttrici dei beni di cui sopra per la vendita diretta ai soci dei loro prodotti;
- stipulare contratti di agenzia e promuovere tra i soci la conclusione di contratti di assicurazione ed in genere di contratti attinenti l’esercizio della professione di autotrasportatore e della attività di autotrasporto;
- informare i soci sulle richieste di trasporto da parte dei vari committenti, effettuare la ricerca di committenti verso i quali possa essere indirizzata l’attività dei soci, svolgere attività di spedizione così come regolata dall’articolo 1737 codice civile;
La Cooperativa non potrà in alcun caso svolgere l’attività prevista dall’articolo 1741 codice civile (spedizioniere vettore);
- curare studi ed effettuare o commissionare ricerche per ridurre il costo di esercizio nel settore dell’autotrasporto, curare la redazione di tariffe di trasporto e di nolo da applicare ai vari servizi;
- gestire officine per la riparazione degli automezzi, depositi e distributori di carburanti, impianti di lavaggio per gli automezzi dei soci, locali e spazi di sosta per gli automezzi, per le operazioni di carico, scarico e distribuzione e per tutte le operazioni attinenti l’esercizio dell’autotrasporto;
- curare, a richiesta degli interessati, l’assistenza tecnica, amministrativa, contabile; la richiesta di certificati, autorizzazioni, concessioni, lo svolgimento di pratiche automobilistiche ed in genere tutte le pratiche connesse con l’esercizio dell’attività di imprenditore autotrasportatore;
- promuovere l’addestramento e la specializzazione del personale dipendente e non nel settore dell’autotrasporto, anche con l’istituzione di corsi per il conseguimento della idoneità professionale e per la compiuta formazione di conducenti per autotrasporti su strada, anche in convenzione con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, con il Ministero dei Trasporti ed i propri organi periferici o delegati ad assolvere le funzioni proprie attualmente attribuite agli Ispettorati della Motorizzazione Civile;
- curare a richiesta degli interessati, l’assistenza tecnica ed amministrativa per il conseguimento di contributi e agevolazioni creditizie spettanti in funzione di disposizioni di Legge e relative al settore dell’autotrasporto;
- prestare garanzie a terzi per conto dei soci per il pagamento di forniture ed acquisti di automezzi, macchinari ed attrezzature;
- promuovere l’autofinanziamento della Cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale; resta in ogni caso tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico in ogni sua forma;
- realizzare e gestire, in proprio o tramite l’affidamento a terzi, aree attrezzate di sosta, rifornimento e ristoro per autotrasportatori anche esercitando in detta area l’attività di somministrazione alimenti e bevande;
- svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra indicate e comunque a tutte le attività connesse al settore dell’autotrasporto.
La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l’altro, e solo per l’indicazione esemplificativa e non limitativa:
1. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale;
2. dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
3. concedere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari, ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare l’ottenimento del credito ai soci;
4. promuovere e partecipare ad Enti, Società, Consorzi di Garanzia Fidi promossi da1 Movimento Cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al Credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussioni.
A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.
5. aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell’art. 2545 - septies del Codice Civile.
Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.
La Società svolge la sua attività prevalentemente a favore dei soci ed è una cooperativa a mutualità prevalente regolamentata dagli articoli 2512 e segg. C.C.
La Cooperativa potrà anche porre in essere operazioni di vendita e/o di prestazioni di servizi anche a non soci per meglio realizzare la sua funzione preminentemente sociale.
La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi dell’articolo 4 legge 31 gennaio 1992, numero 59.
III
Che la cooperativa svolge attività prevalentemente prevista dall’art. 2 dello statuto sociale, mediante la stipula di convenzioni con fornitori di beni e servizi (soc. Autostrade, soc. Petrolifere, società di gestione dei Trafori internazionali etc.) nonché al fine di consentire ai soci, soprattutto le piccolissime imprese, di fruire delle provvidenze previste in merito alla riduzione compensata dei transiti autostradali, introdotta dall’articolo 2 del D.L. 20.2.1996 n. 67, nonché attività di noleggio – senza conducente – di autoveicoli ai soci, con l’intento di soddisfare le esigenze sia temporanee che permanenti di disponibilità dei veicoli stessi;
Conformemente ai principi di mutualità, la cooperativa promuove il noleggio senza conducente di autoveicoli tra i propri soci, al fine di soddisfare le esigenze temporanee e/o permanenti di disponibilità dei veicoli stessi.
Ciò premesso
L’assemblea ordinaria dei soci della cooperativa approva il regolamento interno delle prestazioni rese ai soci, di cui al precedente punto III nel testo che segue.
REGOLAMENTO INTERNO DELLA SOCIETA’
SOSTA SICURA COOPERATIVA
FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina i rapporti di lavoro scaturenti dall’affidamento dei servizi inerenti il trasporto in senso lato conferiti dalla cooperativa ai soci.
Oltre a promuovere la ricerca dei committenti verso i quali possa indirizzata l’attività dei soci, come ricerca di trasporto c/terzi, Sosta Sicura potrà svolgere l’attività di spedizione così come regolata dall’art. 1737
Il regolamento disciplina altresì i rapporti di lavoro autonomo costituiti dall’affidamento di tutti i servizi inerenti l’autotrasporto ed in particolare:
- Impianti di lavaggio per automezzi
- Locali e spazi di sosta per automezzi
- Depositi e distributori di carburante
- Coperture assicurative attinenti l’esercizio della professione di autotrasportatore e delle attività di autotrasporto attraverso apposite convenzioni.
- Carte di pagamento pedaggi autostradali e trafori
1. PRESTAZIONI RESE AI SOCI
I rapporti di lavoro autonomo costituiti dall’affidamento di tutti i servizi inerenti l’autotrasporto ed in particolare:
- Impianti di lavaggio per automezzi
- Locali e spazi di sosta per automezzi
- Depositi e distributori di carburante
- Coperture assicurative attinenti l’esercizio della professione di autotrasportatore e delle attività di autotrasporto attraverso apposite convenzioni.
- Carte di pagamento pedaggi autostradali e trafori
Approvato con delibera CDA previo parere favorevole del Collegio Sindacale.
Condizioni di adesione al servizio : convenzioni assicurative.
Nell’ambito della propria attività, diretta ad offrire servizi e assistenza ai propri soci, Sosta Sicura, valutate le opportunità di mercato, ha stipulato diverse convenzioni con primarie Compagnie/brokers, per rami definiti a titolo esplicativo ma non esaustivo:
- Ramo Auto
- Ramo Trasporti
- Linea Aziende
- Linea Persone
Tali convenzioni, così integrate, determinano in particolare, condizioni economiche e contrattuali molto vantaggiose che le compagnie assicurative / Brokers riservano alla Cooperativa, la quale ne fa partecipe ogni singolo socio che, volontariamente, deciderà di aderire.
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa vigila sull’andamento dei sinistri occorsi e denunciati dai soci, ne controlla la frequenza, preavvisa il socio che risultasse particolarmente sinistroso richiamandolo alla massima attenzione. La cooperativa si riserva la facoltà di rifiutare al Socio il proseguo della copertura in convenzione, qualora la sinistrosità denunciata risultasse essere troppo alta, andando a pregiudicare in termini di sconti applicati , nella fase di rinnovo contrattuale con le Compagnie / Brokers, i benefici di risparmio riservati a tutti i soci.
I soci che utilizzano la convenzione assicurativa riservata alla Cooperativa, rispondono delle franchigie (fisse o assolute) previste dalla convenzione e indicate sulle polizze utilizzate, le stesse per competenza di sinistro , saranno addebitate al socio all’atto della denuncia / apertura sinistro, con il primo periodo di fatturazione che mensilmente regola il rapporto tra Cooperativa- Socio e, saranno oggetto di conguaglio se dovuto, ad avvenuta liquidazione del danno da parte della Compagnia stessa. L’apertura del sinistro deve avvenire entro 24 ore dall’accadimento attraverso comunicazione fax –email –telegrammi , presso gli uffici preposti e messi a disposizione dalla cooperativa per i Soci. In ogni caso l’associato deve fornire tutta la documentazione necessaria per stabilire la dinamica del sinistro, nonché collaborare affinché l’ufficio sinistri possa operare seguendo le procedure più appropriate nell’interesse esclusivo del socio. Vi rammentiamo che:
A fronte d’omissione dolosa o colposa, da parte del Socio, nella presentazione della denuncia di sinistro, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte (art. 1915 C.C) per la somma che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
• Fatturazione dei servizi convezione assicurative.
All’atto della richiesta del servizio la Cooperativa comunicherà al socio l’importo. L’accettazione della quotazione da parte del socio implicherà automatico riconoscimento della congruità del prezzo e prevederà, volontariamente, esplicita rinuncia a sollevare in seguito qualsiasi obiezione od eccezione, da parte del socio, nei confronti della cooperativa, di congruità del prezzo anche in relazione ad eventuali incongruenze derivanti dall’applicazione di tariffari di qualsiasi natura. La cooperativa emetterà fattura nei confronti del socio che includerà, oltre al costo della polizza , un’importo forfettario finalizzato esclusivamente al rimborso dei costi sostenuti per l’espletamento del servizio e dei costi generali di gestione. Il pagamento di questo servizio è previsto contestualmente all’emissione del tagliando per il Ramo Auto o alla data di messa in copertura per gli altri rischi.
La fattura dovrà essere pagata con il metodo e nei termini indicati sulla fattura stessa senza ulteriori dilazioni.
Condizioni di adesione al servizio: Rifornimento Carburanti
Nell’ambito della propria attività, diretta ad offrire servizi per il rifornimento carburanti e ADBlue, Sosta Sicura, valutate le opportunità di mercato, ha stipulato diverse convenzioni con società di commercio di prodotti petroliferi, tra cui vengono indicate a titolo esplicativo ma non esaustivo:
- Esso
- Kerotris
- SDP
- Air1
Tali convenzioni, determinano in particolare, condizioni economiche e contrattuali molto vantaggiose, per la Cooperativa, la quale ne fa partecipe ogni singolo socio che , volontariamente, decide di utilizzare tale servizio.
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa per vagliare la richiesta di adesione di ogni singolo socio a questo servizio, ha istituito un Comitato Fidi formato da 5 professionisti , questi hanno il compito di affidare singolarmente ogni singolo socio. La cooperativa si riserva la facoltà di rifiutare al Socio la fornitura del servizio rifornimento carburanti, se questi, non intenda rilasciare garanzie reali.
• Erogazione e Fatturazione del Servizio Rifornimento Carburanti.
All’atto della richiesta di usufruire del servizio la Cooperativa farà sottoscrivere al socio il contratto e rilascerà le carte di prelievo carburanti nominative. La sottoscrizione del contratto di attivazione delle carte da parte del socio comporterà automatico riconoscimento della congruità del prezzo e comporterà, volontariamente, esplicita rinuncia a sollevare in seguito qualsiasi obiezione od eccezione, da parte del socio nei confronti della cooperativa, di congruità del prezzo anche in relazione ad eventuali incoerenze derivanti dall’applicazione di tariffari di qualsiasi natura. La cooperativa emetterà fattura nei confronti del socio che includerà, oltre al costo del carburante, un importo forfettario finalizzato esclusivamente al rimborso dei costi sostenuti per l’espletamento del servizio e dei costi generali di gestione. La fatturazione è mensile con raggruppamento dell’ erogato il 15 e l’ultimo giorno del mese con scadenza a 30 gg.
La fattura dovrà essere pagata con il metodo e nei termini indicati sulla fattura stessa senza ulteriori dilazioni.
Condizioni di adesione al servizio: utilizzo parcheggi e uffici
Nell’ambito della propria attività, diretta ad offrire servizi per il ricovero dei veicoli e locazione uffici operativi, Sosta Sicura, mette a disposizione dei propri Soci aree attrezzate e organizzate per la fornitura di questi servizi:
Tali aree attrezzate e locali , determinano in particolare, condizioni economiche e contrattuali molto vantaggiose a disposizione di ogni singolo socio che , volontariamente, decide di utilizzare tale servizio.
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa vaglia la richiesta di adesione di ogni singolo socio a questo servizio, riservandosi la facoltà di ritardare il Socio nell’utilizzo del servizio secondo il seguente criterio meritorio:
- Data di prenotazione e richiesta del servizio
- Utilizzo degli altri servizi previsti nello scopo sociale
- Sede legale del socio.
• Erogazione e Fatturazione del Servizio utilizzo parcheggi e uffici.
All’atto della richiesta di usufruire del servizio la Cooperativa farà sottoscrivere al socio il contratto e unitamente consegnerà le carte magnetiche nominative per accedere agli autoparchi. La sottoscrizione del contratto da parte del socio comporterà automatico riconoscimento della congruità del prezzo e comporterà, volontariamente, esplicita rinuncia a sollevare in seguito qualsiasi obiezione od eccezione. La cooperativa emetterà fattura nei confronti del socio che includerà, oltre al costo del posteggio o ufficio, un importo forfettario finalizzato esclusivamente al rimborso dei costi sostenuti per l’espletamento del servizio e dei costi generali di gestione. Il pagamento di questo servizio è stabilito in bimestrale anticipato oltre ad un primo canone a titolo di cauzione.
La fattura dovrà essere pagata con il metodo e nei termini indicati sulla fattura stessa senza ulteriori dilazioni.
Condizioni di adesione al servizio: carte di pagamento autostrade e trafori.
Nell’ambito della propria attività, diretta ad offrire servizi per il pagamento di autostrade, trafori traghetti, Sosta Sicura, valutate le opportunità di mercato e, tenuto conto del vantaggio per gli autotrasportatori di poter accedere a sconti formando un gruppo di acquisto, ha stipulato diverse convenzioni, tra cui vengono indicate a titolo esplicativo ma non esaustivo:
- Autostrade Spa
- Autostrade Francia
- Trafori Bianco e Frejus
- Carta Ressa
Tali convenzioni, determinano in particolare, condizioni economiche e contrattuali molto vantaggiose, per la Cooperativa, la quale ne fa partecipe ogni singolo socio che , volontariamente, decide di utilizzare tale servizio.
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa per vagliare la richiesta di adesione di ogni singolo socio a questo servizio, ha istituito un Comitato Fidi formato da 5 professionisti , questi hanno il compito di affidare singolarmente ogni singolo socio. La cooperativa si riserva la facoltà di rifiutare al Socio la fornitura delle carte di pagamento, necessarie per accedere a tale servizio , se questi, non intenda rilasciare garanzie reali.
• Erogazione e Fatturazione del Servizio Rifornimento Carburanti.
All’atto della richiesta di usufruire del servizio la Cooperativa farà sottoscrivere al socio il contratto e rilascerà le carte di pagamento / apparati per nominativo. La sottoscrizione del contratto di attivazione del servizio da parte del socio comporterà automatico riconoscimento della congruità del prezzo e comporterà, volontariamente, esplicita rinuncia a sollevare in seguito qualsiasi obiezione od eccezione, da parte del socio nei confronti della cooperativa, di congruità del prezzo anche in relazione ad eventuali incoerenze derivanti dall’applicazione di tariffari di qualsiasi natura. La cooperativa emetterà fattura nei confronti del socio che includerà, oltre al costo delle singole transazioni, un importo forfettario finalizzato esclusivamente al rimborso dei costi sostenuti per l’espletamento del servizio e dei costi generali di gestione. La fatturazione è mensile con scadenza a 30 gg.
La fattura dovrà essere pagata con il metodo e nei termini indicati sulla fattura stessa senza ulteriori dilazioni.
Gli sconti ottenuti dalla cooperativa, come gruppo d’acquisto, verranno rimborsati ai soci, per la parte imponibile, entro 90 gg dall’effettivo incasso.
Condizioni di adesione al servizio: lavaggio veicoli
Nell’ambito della propria attività, diretta ad offrire servizi per gli autotrasportatori, Sosta Sicura, mette a disposizione, impianti attrezzati e personale specializzato a condizioni economiche e contrattuali molto vantaggiose a disposizione di ogni singolo socio che, volontariamente, decide di utilizzare tale servizio.
A questo servizio possono accedere tutti i soci e non, purché autotrasportatori iscritti come conto proprio o conto terzi o comunque titolari di partita IVA.
• Erogazione e Fatturazione del Servizio lavaggio veicoli.
La cooperativa emetterà fattura nei confronti del socio/cliente che includerà, oltre al costo della fornitura , un importo forfettario finalizzato esclusivamente al rimborso dei costi sostenuti per l’espletamento del servizio e dei costi generali di gestione. Il pagamento di questo servizio sarà da regolare al momento della fornitura o in caso di convenzione sottoscritta con soci a 30 gg data fattura.
La fattura dovrà essere pagata con il metodo e nei termini indicati sulla fattura stessa senza ulteriori dilazioni.

